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Lunedì, 14 Aprile 2014 20:35

La Convenzione di Lanzarote

Legge 172/2012 - Ratifica della Convenzione di Lanzarote

Il Parlamento ha approvato la legge 1 ottobre 2012, n. 172 di ratifica della Convenzione del Consiglio d'Europa del 2007 per la protezione dei minori contro lo sfruttamento e l'abuso sessuale (Convenzione di Lanzarote). Il provvedimento detta alcune norme di adeguamento dell'ordinamento interno volte a modificare il codice penale (introducendo i nuovi reati di adescamento di minorenni, anche attraverso Internet, e di istigazione e apologia di pratiche di pedofilia e di pedopornografia), il codice di procedura penale e l'ordinamento penitenziario.

La Convenzione di Lanzarote

La Convenzione di Lanzarote, entrata in vigore il 1° luglio 2010, è il primo strumento internazionale con il quale si prevede che gli abusi sessuali contro i bambini siano considerati reati. Oltre alle fattispecie di reato più diffuse in questo campo (abuso sessuale, prostituzione infantile, pedopornografia, partecipazione coatta di bambini a spettacoli pornografici), la Convenzione disciplina anche i casi di grooming (adescamento attraverso internet) e di turismo sessuale.

La Convenzione delinea misure preventive che comprendono lo screening, il reclutamento e l'addestramento di personale che possa lavorare con i bambini al fine di renderli consapevoli dei rischi che possono correre e di insegnare loro a proteggersi, stabilisce inoltre programmi di supporto alle vittime, incoraggia la denuncia di presunti abusi e di episodi di sfruttamento e prevede l'istituzione di centri di aiuto via telefono o via internet. Per una descrizione più analitica dei contenuti della Convenzione si veda il dossier del Servizio studi della Camera.

L'iter della legge

La legge 172/2012 ha avuto un complesso iter di approvazione, che ha richiesto un triplice intervento di Camera e Senato.

L'iter prende avvio alla Camera nel luglio del 2009, con la calendarizzazione in Commissione giustizia del disegno di legge del Governo A.C. 2326; approvato nel gennaio 2010, il disegno di legge è ampiamente modificato dal Senato (ottobre 2010): in questa prima fase Camera e Senato hanno impostazioni differenti per quanto riguarda le modifiche da apportare al codice penale, come traspare chiaramente dall' A.C. 2326-B. Trovato un accordo sulle novelle al codice, e segnatamente sulla configurazione del nuovo reato di "Istigazione a pratiche di pedofilia e di pedopornografia", le Camere continuanoa a divergere sulla competenza per le indagini sui delitti di sfruttamento sessuale dei minori e sulla durata delle pene accessorie in caso di condanna per delitti in danno di minori (come si evince dall' A.C. 2326-D, trasmesso dal Senato nel maggio 2012). Da ultimo, il 19 settembre 2012 il Senato approva definitivamente il provvedimento che diviene legge.

Nel corso di questo complesso iter, che ha coinvolto oltre alle commissioni di merito (Giustizia e Affari esteri) molte altre commissioni chiamate ad esprimere nelle varie fasi un parere sul contenuto del provvedimento, sia la Camera che il Senato hanno svolto alcune audizioni informali. Sono stati in particolare sentiti alcuni funzionari del Ministero dell'Interno - in ordine alle indagini informatiche per la prevenzione e repressione dei delitti in danno di minori - alcuni procuratori della Repubblica ed il procuratore nazionale antimafia - per stabilire quale procura, distrettuale o circondariale, fosse meglio attrezzata per le indagini - i rappresentanti delle Associazioni telefono azzurro e telefono Arcobaleno.

Le modifiche al codice penale

I primi due articoli della legge 172/2012 sono dedicati all'autorizzazione alla ratifica della Convenzione (articolo 1) e all'ordine di esecuzione (articolo 2). L'articolo 3 individua nel Ministero dell'interno l'autorità nazionale responsabile in relazione alla registrazione e conservazione dei dati nazionali sui condannati per reati sessuali rinviando alla disciplina prevista dalla L. 85/2009, di ratifica del Trattato di Prum (v. Legge 85/2009 - Istituzione della banca dati del DNA).

Il Capo II della legge detta le disposizioni di adeguamento dell'ordinamento interno, tra le quali spicca l'articolo 4, che prevede rilevanti novelle al codice penale.
L'intervento sui termini di prescrizione del reato

La lettera a) dell'articolo 4 interviene sulla disciplina della prescrizione del reato (art. 157 c.p.) prevedendo che per alcune ipotesi di reato – ulteriori rispetto a quelle già previste dal codice - i termini di prescrizione siano raddoppiati. Aggiungendo un periodo nel sesto comma dell'art. 157 la legge prevede ilraddoppio dei termini necessari a prescrivere il reato per le seguenti fattispecie:

• maltrattamenti in famiglia o verso i fanciulli;
• riduzione o mantenimento in schiavitù (art. 600), prostituzione minorile (art. 600-bis), pornografia minorile anche "virtuale" (art. 600-ter e art. 600-quater.1), detenzione di materiale pornografico (600-quater), turismo sessuale (600–quinquies), impiego di minori nell'accattonaggio (art. 600-octies), tratta di persone (601), acquisto e alienazione di schiavi (602), intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603-bis);
• violenza sessuale semplice e di gruppo (609-bis e 609-octies), atti sessuali con minorenne (609-quater), corruzione di minorenne (art. 609-quinquies) a meno che non si tratti di fattispecie la cui gravità è ridotta (cfr. le attenuanti di cui agli articoli 609-bis, terzo comma e 609-quater, quarto comma).

La nuova fattispecie di istigazione alla pedofilia

La lettera b) introduce, dopo l'articolo 414 del codice penale (Istigazione a delinquere) - e dunque tra i delitti contro l'ordine pubblico di cui al Titolo V - l'articolo 414 -bis contenente una nuova fattispecie di reato denominata "Istigazione a pratiche di pedofilia e di pedopornografia".

Si ricorda che nel corso dell'esame del provvedimento alla Camera, in prima lettura, si è dibattuto in ordine all'opportunità di introdurre una disposizione specifica volta a punire l'istigazione o l'apologia dei reati sopra indicati, in considerazione dell'applicabilità anche a tali reati della disciplina generale prevista dall'art. 414 c.p. (cfr., in particolare, la seduta della Commissione giustizia del 1° dicembre 2009).

La nuova fattispecie punisce con la reclusione da un anno e sei mesi a cinque anni, e salvo che il fatto costituisca più rave reato, chiunque, con qualsiasi mezzo e con qualsiasi forma di espressione, pubblicamente istiga a commettere, in danno di minori, uno o più dei seguenti delitti (primo comma):

• prostituzione minorile (art. 600-bis);
• pornografia minorile e detenzione di materia pedopornografico anche in riferimento a immagini virtuali (artt. 600-ter, 600-quater, 600-quater.1);
• turismo sessuale (art. 600-quinquies);
• violenza sessuale semplice e di gruppo in danno di minorenne (artt. 609-bis e 609-octies);
• atti sessuali con minorenne (art. 609-quater);
• corruzione di minorenne (art. 609-quinquies).

Si sottolinea come la pena prevista dalla nuova fattispecie (da un anno e sei mesi a cinque anni) sia più alta nel minimo rispetto a quella prevista in generale dall'articolo 414 c.p. per l'istigazione a commettere delitti e per l'apologia di reato (reclusione da uno a cinque anni).

In base al secondo comma dell'art. 414-bis, la stessa pena (reclusione da un anno e sei mesi a cinque anni) si applica anche a chiunque pubblicamente faccia l'apologia dei suddetti delitti.

Infine, il terzo comma esclude che ragioni o finalità artistiche, letterarie, storiche o di costume possano essere invocate come scusante dall'autore della condotta.

La modifica al delitto di associazione a delinquere

La lettera c) novella la fattispecie di associazione a delinquere, prevista dall'art. 416 del codice penale, aggiungendovi un comma affinché in relazione ai seguenti delitti:

• prostituzione minorile (art. 600-bis, c.p.);
• pornografia minorile (art. 600-ter, c.p.);
• detenzione di materiale pornografico (art. 600-quater, c.p.);
• pornografia virtuale (art. 600-quater.1, c.p.);
• turismo sessuale (art. 600-quinquies, c.p.);
• violenza sessuale (art. 609-bis, c.p.) in danno di minorenne;
• atti sessuali con minorenne (art. 609-quater, c.p.);
• corruzione di minorenne (art. 609-quinquies, c.p.);
• violenza sessuale di gruppo (art. 609-octies, c.p.) in danno di minorenne;
• adescamento di minorenne (art. 609-undecies )

i partecipanti all'associazione a delinquere siano soggetti alla reclusione da 2 a 6 anni mentre i capi, gli organizzatori, i promotori e i costitutori dell'associazione siano soggetti alla reclusione da 4 a 8 anni. Si ricorda che tali sanzioni scatteranno al semplice costituirsi dell'associazione, anche se i suddetti delitti non siano poi effettivamente commessi; se invece i delitti sono commessi, gli autori materiali risponderanno del reato di associazione per delinquere, in concorso con il reato in oggetto.

La modifica al delitto di maltrattamenti in famiglia

La successiva lettera d) riscrive la fattispecie di maltrattamenti in famiglia, di cui all'art. 572 del codice penale.

Normativa previgente Legge 172/2012

Codice penale, art. 572
Maltrattamenti in famiglia o verso fanciulli Maltrattamenti contro familiari e conviventi
Chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo precedente, maltratta una persona della famiglia, o un minore degli anni quattordici, o una persona sottoposta alla sua autorità, o a lui affidata per ragione di educazione, istruzione, cura, vigilanza o custodia, o per l'esercizio di una professione o di un'arte, è punito con la reclusione da uno a cinque anni. Chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo precedente, maltratta una persona della famiglia o comunque convivente, o una persona sottoposta alla sua autorità o a lui affidata per ragioni di educazione, istruzione, cura, vigilanza o custodia, o per l'esercizio di una professione o di un'arte, è punito con la reclusione da due a sei anni.
La pena è aumentata se il fatto è commesso in danno di persona minore degli anni quattordici.
Se dal fatto deriva una lesione personale grave, si applica la reclusione da quattro a otto anni; se ne deriva una lesione gravissima, la reclusione da sette a quindici anni; se ne deriva la morte, la reclusione da dodici a venti anni. Se dal fatto deriva una lesione personale grave, si applica la reclusione da quattro a nove anni; se ne deriva una lesione gravissima, la reclusione da sette a quindici anni; se ne deriva la morte, la reclusione da dodici a ventiquattro anni.

Rispetto alla precedente formulazione, la legge apporta alla fattispecie penale le seguenti correzioni:

• estende l'applicazione della fattispecie al caso di convivenza, conseguentemente modificando anche la rubrica dell'articolo;
• prevede che la commissione del fatto in danno di bambino infra quattordicenne sia un'aggravante del reato;
• innalza le pene.

La modifica alle aggravanti dell'omicidio

La lettera e) modifica l'art. 576 del codice penale, relativo alle circostanze aggravanti dell'omicidio che comportano l'applicazione della pena dell'ergastolo.

Sulla stessa disposizione prima della ratifica della Convenzione di Lanzarote era intervenuto anche il decreto-legge 11/2009 che ha previsto l'ergastolo se l'omicidio è commesso in occasione della commissione del delitto di violenza sessuale (art. 609-bis c.p.), di atti sessuali con minorenne (art. 609-quater c.p.) e di violenza sessuale di gruppo (art. 609-octies c.p.). A tali fattispecie la legge 172/2012 aggiunge le seguenti: maltrattamenti contro familiari e conviventi (art. 572); prostituzione minorile (art. 600-bis); pornografia minorile (art. 600-ter, c.p.).

La modifica alle pene accessorie del delitto di mutilazioni genitali femminili

La lettera f) novella l'art. 583-bis del codice, in tema di mutilazioni genitali femminili, inserendovi un ulteriore comma mediante il quale introduce le seguenti pene accessorie per l'ipotesi in cui il delitto sia commesso dal genitore o dal tutore:
• decadenza dall'esercizio della potestà genitoriale;
• interdizione perpetua da qualsiasi ufficio attinente alla tutela, alla curatela e all'amministrazione di sostegno.

Le modifiche ai delitti di sfruttamento sessuale dei minori

Le lettere da g) a q) dell'articolo 4, comma 1, della legge 172/2012 apportano modifiche alla sezione I (Dei delitti contro la personalità individuale) del capo terzo (Dei delitti contro la libertà individuale) del libro secondo del codice penale (articoli da 600 a 604).
In particolare, la legge riscrive il delitto di prostituzione minorile previsto dall'art. 600-bis del codice penale.

Normativa previgente Legge 172/2012
Codice penale, art. 600-bis
Prostituzione minorile
Chiunque induce alla prostituzione una persona di età inferiore agli anni diciotto ovvero ne favorisce o sfrutta la prostituzione è punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 15.493 a euro 154.937. È punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 15.000 a euro 150.000 chiunque:
1. recluta o induce alla prostituzione una persona di età inferiore agli anni diciotto;
2. favorisce, sfrutta, gestisce, organizza o controlla la prostituzione di una persona di età inferiore agli anni diciotto, ovvero altrimenti ne trae profitto.
Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque compie atti sessuali con un minore di età compresa tra i quattordici e i diciotto anni, in cambio di denaro o di altra utilità economica, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa non inferiore a euro 5.164. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque compie atti sessuali con un minore di età compresa tra i quattordici e i diciotto anni, in cambio di un corrispettivo in denaro o altra utilità,anche solo promessi, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro 1.500 a euro 6.000.
Nel caso in cui il fatto di cui al secondo comma sia commesso nei confronti di persona che non abbia compiuto gli anni sedici, si applica la pena della reclusione da due a cinque anni. Soppresso
Se l'autore del fatto di cui al secondo comma è persona minore di anni diciotto si applica la pena della reclusione o della multa, ridotta da un terzo a due terzi. Soppresso

In sintesi, la legge:

• in relazione al delitto di prostituzione minorile, previsto dal primo comma, amplia le condotte che integrano il delitto, aggiungendo il reclutamento per la prostituzione, la gestione, l'organizzazione e il controllo della prostituzione, nonché qualsiasi ulteriore attività dalla quale derivi per il soggetto la possibilità di trarre profitto dalla prostituzione minorile;
• in relazione al delitto di colui che fruisce della prostituzione minorile, previsto dal secondo comma, aumenta la pena detentiva per colui che compie atti sessuali con un minorenne in cambio di denaro (reclusione da uno a sei anni in luogo della reclusione da sei mesi a tre anni), contestualmente riducendo la pena pecuniaria (multa da 1.500 a 6.000 euro);
• stabilisce che l'utilità che viene scambiata con l'atto sessuale (la disposizione introduce ora il concetto di corrispettivo) non necessariamente debba essere economica e non necessariamente debba essere concretamente corrisposta (può essere anche solo promessa);
• elimina dall'art. 600-bis l'aggravante del fatto commesso nei confronti di un infrasedicenne (spostata all'interno dell'art. 602- ter c.p.);
• elimina la circostanza attenuante rappresentata dalla minore età dell'autore del fatto.

La lettera h) novella l'art. 600-ter in tema di pornografia minorile, sostituendo il primo comma e inserendone due ulteriori.

Normativa previgente Legge 172/2012

Codice penale, articolo 600-ter
Pornografia minorile
primo comma
Chiunque, utilizzando minori degli anni diciotto, realizza esibizioni pornografiche o produce materiale pornografico ovvero induce minori di anni diciotto a partecipare ad esibizioni pornografiche è punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 25.822 a euro 258.228. È punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 24.000 a euro 240.000 chiunque:
1. utilizzando minori di anni diciotto, realizza esibizioni o spettacoli pornografici ovvero produce materiale pornografico;
2. recluta o induce minori di anni diciotto a partecipare a esibizioni o spettacoli pornografici ovvero dai suddetti spettacoli trae altrimenti profitto.

Con la sostituzione del primo comma la legge, oltre a ridurre leggermente l'entità della pena pecuniaria, integra la condotta che costituisce reato. In particolare:
• aggiunge alle esibizioni pornografiche il concetto di spettacoli pornografici;
• aggiunge al concetto di induzione alla pornografia minorile quello di reclutamento;
• prevede la sanzionabilità anche di colui che, a prescindere da tali condotte attive, tragga comunque profitto da tali esibizioni e spettacoli.

Con i nuovi commi la riforma:
• introduce una nuova fattispecie penale a carico di colui che assiste a esibizioni o spettacoli pornografici in cui siano coinvolti minorenni (reclusione fino a 3 anni e multa da 1.500 a 6.000 euro);
• definisce, riprendendolo dall'art. 20, par. 2, della Convenzione, il concetto di pornografia minorile (ogni rappresentazione, con qualunque mezzo, di un minore degli anni diciotto coinvolto in attività sessuali esplicite, reali o simulate, o qualunque rappresentazione degli organi sessuali di un minore di anni diciotto per scopi sessuali).

La legge 172/2012 abroga l'art. 600-sexies c.p., relativo alle circostanze aggravanti e attenuanti dei delitti pedopornografici, optando per l'inserimento di tutte le aggravanti dei delitti pedopornografici in chiusura della sezione, nell'art. 602-ter c.p. (v. infra); per quanto riguarda invece le attenuanti, occorre ora fare riferimento all'art. 600-septies.1 (v. infra).

La lettera l) dell'articolo 4 sostituisce l'articolo 600-septies del codice penale, originariamente inerente alla confisca e alle pene accessorie in caso di condanna per delitti contro la personalità individuale (artt. 600-604 c.p.), e dunque anche per i delitti di natura sessuale in danno di minori, per dedicare questa disposizione del codice penale esclusivamente alla confisca, eliminando dunque ogni riferimento alle pene accessorie, di cui si occupa il successivo art. 600-septies.2 (v. infra). La legge dispone che la confisca si applica non solo ai delitti contro la personalità individuale, ma anche ai delitti di violenza sessuale commessi in danno di minori o aggravati dalle circostanze indicate e riguarda:

• i beni che costituiscono il prodotto, il profitto o il prezzo del reato (ex art. 240 c.p.) ovvero,
• i beni di valore equivalente a quelli che costituiscono il prodotto, il profitto o il prezzo del reato e di cui il condannato abbia, anche indirettamente o per interposta persona, la disponibilità.

In virtù del richiamo all'art. 322-ter, terzo comma, c.p., spetterà al giudice, con la sentenza di condanna, determinare le somme di denaro o individuare i beni assoggettati a confisca in quanto costituenti il profitto o il prezzo del reato ovvero in quanto di valore corrispondente al profitto o al prezzo del reato.

La lettera m) inserisce due nuovi articoli nel codice penale, relativi rispettivamente alle circostanze attenuanti e alle pene accessorie. In particolare, l'articolo 600-septies.1 prevede una sola circostanza attenuante dei delitti contro la personalità individuale (artt. 600-604, c.p.) consentendo che la pena possa essere diminuita da un terzo fino alla metà a colui che, concorrente nel reato, si adopera per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori o fornisce elementi concreti alle autorità per l'individuazione o la cattura di uno o più autori del reato (tale attenuante era precedentemente prevista dall'art. 600-sexies, quinto comma).

L'articolo 600-septies.2 disciplina le pene accessorie. In particolare, se in precedenza alla condanna (o al patteggiamento della pena) per uno dei delitti contro la personalità individuale conseguiva l'interdizione perpetua da qualunque incarico nelle scuole o in strutture frequentate prevalentemente da minori, la legge prevede invece per tali delitti e per il delitto di cui all'art. 414-bis (istigazione a pratiche di pedofilia e di pedopornografia), le seguenti conseguenze:

• perdita della potestà genitoriale, quando la qualità di genitore costituisce un'aggravante del reato;
• interdizione perpetua da qualsiasi ufficio attinente alla tutela, alla curatela o all'amministrazione di sostegno;
• perdita del diritto agli alimenti e esclusione dalla successione della persona offesa (primo comma);
• l'interdizione perpetua, nel caso di condanna all'ergastolo o alla reclusione per un tempo non inferiore a 5 anni (ai sensi dell'art. 29 c.p.);
• l'interdizione per 5 anni, nel caso di condanna alla reclusione da 3 a 5 anni;
• l'interdizione temporanea per i casi – residuali rispetto alle altre due ipotesi - di condanna alla reclusione per un tempo inferiore ai 3 anni. Non essendo indicata la durata dell'interdizione temporanea, si applica l'art. 37 c.p. in base al quale, ove non specificato, la pena accessoria ha una durata eguale a quella della pena principale inflitta.
• interdizione perpetua da qualunque incarico nelle scuole di ogni ordine e grado, nonché da ogni ufficio o servizio in istituzioni o strutture frequentate abitualmente da minori. Il presupposto di questa pena accessoria è che il delitto sia commesso in danno di minori;
• chiusura degli esercizi la cui attività risulta finalizzata ai delitti ed alla revoca della licenza d'esercizio o della concessione o dell'autorizzazione per le emittenti radiotelevisive.

La lettera n), con finalità di coordinamento, abroga l'art. 602-bis, c.p.

La lettera o) interviene sull'art. 602-ter del codice penale per farne il contenitore di tutte le aggravanti dei delitti contro la personalità individuale contenuti nella sezione. In particolare, l'art. 602-ter prevede un aumento di pena da un terzo alla metà nelle seguenti ipotesi:

• sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600-bis, primo comma) e pornografia minorile (art. 600-ter) mediante violenza o minaccia (in precedenza per le medesime circostanze l'art. 600-sexies prevedeva un generico aumento di pena);
• prostituzione minorile (art. 600-bis, primo e secondo comma), pornografia minorile (art. 600-ter, primo comma) e turismo sessuale (art. 600-quinquies) approfittando della situazione di necessità del minore.

Un più severo aumento di pena – dalla metà ai due terzi – è previsto dalla legge nei seguenti casi:

• prostituzione minorile (art. 600-bis, primo e secondo comma), pornografia minorile (art. 600-ter), turismo sessuale (art. 600-quinquies), riduzione in schiavitù (art. 600), tratta di persone (art. 601) e acquisto e alienazione di schiavi (art. 602) quando il fatto è commesso in danno di un minore degli anni sedici;
• sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600-bis, primo comma), pornografia minorile (art. 600-ter), riduzione in schiavitù di minore (art. 600), tratta di minore (art. 601) e acquisto e alienazione di schiavi minorenni (art. 602) quando il fatto è commesso da uno dei seguenti soggetti: l'ascendente o il genitore adottivo, o il loro coniuge o convivente; il coniuge o affini entro il secondo grado; parenti fino al quarto grado collaterale; il tutore o persona a cui il minore è stato affidato per ragioni di cura, educazione, istruzione, vigilanza, custodia, lavoro; pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio nell'esercizio delle loro funzioni.
• sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600-bis, primo comma), pornografia minorile (art. 600-ter), riduzione in schiavitù di minore (art. 600), tratta di minore (art. 601) e acquisto e alienazione di schiavi minorenni (art. 602) quando il fatto è commesso in danno di un minore in stato di infermità o minorazione psichica, naturale o provocata;
• sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600-bis, primo comma), pornografia minorile (art. 600-ter), riduzione in schiavitù di minore (art. 600), tratta di minore (art. 601) e acquisto e alienazione di schiavi minorenni (art. 602) quando il fatto è commesso mediante somministrazione di sostanze alcoliche, narcotiche, stupefacenti o comunque pregiudizievoli per la salute fisica o psichica del minore;
• sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600-bis, primo comma), pornografia minorile (art. 600-ter), riduzione in schiavitù di minore (art. 600), tratta di minore (art. 601) e acquisto e alienazione di schiavi minorenni (art. 602) quando i fatti sono commessi nei confronti di tre o più persone.

L'ultimo comma introdotto nell'art. 602-ter specifica che laddove sussistano attenuanti (diverse dall'attenuante per minore età di cui all'art. 98 o dall'attenuante di cui all'art. 114 per colui che ha avuto una minima importanza nel fatto ovvero è stato determinato da altri a commetterlo), e queste concorrano con le aggravanti previste nei commi precedenti, il giudice non potrà mai ritenere le attenuanti prevalenti o equivalenti alle circostanze aggravanti dovendo dunque calcolare eventuali diminuzioni di pena sulla quantità della stessa risultante dall'aumento conseguente alle aggravanti.

La lettera q) novella l'art. 604 c.p., relativo all'applicabilità delle disposizioni sui delitti di sfruttamento sessuale dei minori e sui delitti di violenza sessuale ai fatti commessi all'estero da cittadini italiani, in danno di cittadini italiani ovvero da stranieri in concorso con italiani. In particolare, la legge integra l'elenco dei delitti ivi previsti aggiungendovi la violenza sessuale di gruppo (art. 609-octies) e l'adescamento di minorenne (art. 609-undecies).

L'ignoranza dell'età della persona offesa

Il testo dell'art. 609-sexies c.p. in vigore prima della legge 172/2012 prevedeva che il colpevole dei delitti di violenza sessuale, atti sessuale con minorenne, corruzione di minorenne e violenza sessuale di gruppo in danno di un minore degli anni quattordici non potesse invocare a propria scusa l'ignoranza dell'età della persona offesa. L'inescusabilità dell'ignoranza dell'età della persona offesa riguardava dunque solo alcuni delitti commessi in danno di minore degli anni 14. La legge modifica questa disciplina attraverso due interventi:

• introduzione nella sezione "Dei delitti contro la personalità individuale" (artt. 600-604) dell'art. 602-quater, che prevede che in caso di commissione di uno di tali delitti in danno di minorenne il colpevole non potrà invocare a propria scusa l'ignoranza dell'età della persona offesa. Si prevede l'eccezione dell'ignoranza inevitabile;
• sostituzione dell'art. 609-sexies con inserimento nella disposizione del richiamo al delitto di adescamento di minorenne; innalzamento dell'età della persona offesa, la cui ignoranza è inescusabile, portandola da meno di 14 a meno di 18 anni; previsione della ignoranza inevitabile.

Le modifiche ai delitti di violenza sessuale

Le lettere da r) a z) novellano le disposizioni del codice penale contenute nella Sezione II, Dei delitti contro la libertà personale, con particolare riferimento ai c.d. delitti a sfondo sessuale di cui agli articoli da 609-bis a 609-decies.

In particolare, la lettera r) interviene sul delitto di atti sessuali con minorenne,previsto l'art. 609-quater c.p., sostituendo il secondo comma della disposizione. La legge inserisce dunque fra i possibili autori del delitto:

• qualunque persona a cui il minore sia affidato (per ragioni di cura, educazione, istruzione, vigilanza o custodia);
• qualunque persona che conviva con il minore.

La lettera s) sostituisce l'articolo 609-quinquies, relativo al delitto di corruzione di minorenne, inasprendo la pena (reclusione da uno a cinque anni) e inserendo due ulteriori commi attraverso i quali:

• amplia la condotta penalmente rilevante, prevedendo la reclusione da uno a 5 anni anche a carico di chiunque faccia assistere un infraquattordicenne al compimento di atti sessuali, ovvero gli mostri materiale pornografico al fine di indurlo a compiere o a subire atti sessuali (secondo comma);
• prevede un'aggravante (pena aumentata fino alla metà) nell'ipotesi in cui il delitto sia commesso da una persona legata da rapporti particolari con il minore: un ascendente, un genitore (anche adottivo), il convivente del genitore, il tutore o chiunque altro al quale il minore sia affidato (per ragioni di cura, educazione, istruzione, vigilanza o custodia), o chiunque conviva stabilmente con il minore (terzo comma).

La lettera u) novella l'articolo 609-nonies del codice penale in tema di pene accessorie dei delitti di violenza sessuale, apportando alla normativa previgente le seguenti modifiche:

• coordina il testo della disposizione con la previsione del delitto di adescamento di minorenne (art. 609-undecies); inserisce tra le pene accessorie per i delitti di violenza sessuale l'interdizione da qualsiasi ufficio attinente all'amministrazione di sostegno (numero 2), l'interdizione dai pubblici uffici se il condannato ha abusato della propria funzione (numero 4) e la sospensione dall'esercizio di una professione o di un'arte (numero 5);
• introduce misure di sicurezza personali a carico di colui che sia stato condannato per i seguenti delitti (terzo comma): atti sessuali con minorenne in cambio di corrispettivo (art. 600-bis, secondo comma); violenza sessuale aggravata (art. 609-ter); atti sessuali con minorenne (art. 609-quater); corruzione di minorenne (art. 609-quinquies); violenza sessuale di gruppo aggravata (art. 609-octies, terzo comma). In particolare, dopo l'esecuzione della pena e per i successivi 5 anni al reo sono applicate le seguenti misure: restrizioni alla libertà di circolazione; divieto di avvicinarsi ai luoghi abitualmente frequentati da minori; divieto di svolgere lavori che comportino un contatto abituale con i minori; obbligo di aggiornare le autorità sui propri spostamenti.
• punisce con la reclusione da 6 mesi a 4 anni la violazione delle disposizioni inerenti la misura di sicurezza (quarto comma).

La lettera v) novella l'articolo 609-decies del codice penale, relativo alla comunicazione al tribunale per i minorenni. La legge, oltre a inserire il delitto di adescamento di minorenni di cui all'art. 609-undecies fra i delitti che comportano l'obbligo per il PM di avvisare il tribunale per i minorenni (comma primo), amplia le categorie di soggetti che possono assicurare al minore vittima del reato assistenza affettiva e psicologica nel corso del procedimento penale (comma secondo). In particolare, vengono aggiunti gruppi, fondazioni, associazioni, organizzazioni non governative purché presentino le seguenti caratteristiche: abbiano comprovata esperienza nel settore dell'assistenza e del supporto alle vittime dei reati a sfondo sessuale in danno di minori; siano iscritti in un apposito elenco; ricevano il consenso del minorenne. Peraltro, anche la presenza di questi soggetti dovrà essere ammessa dall'autorità giudiziaria.

Il nuovo delitto di adescamento di minorenni

Da ultimo, la lettera z), al fine di dare attuazione all'art. 23 della Convenzione, inserisce fra i delitti contro la libertà personale l'adescamento di minorenni (art. 609-undecies). La nuova fattispecie di adescamento – così come la fattispecie di istigazione introdotta con l'art. 414-bis – è volta ad anticipare la soglia della punibilità, sanzionando un comportamento che in realtà precede l'abuso sul minore.
La fattispecie penale presenta le seguenti caratteristiche:- tipo di reato: comune, può essere commesso da chiunque;
- elemento soggettivo: dolo specifico, è necessario che il soggetto agente abbia agito al fine di commettere uno dei seguenti delitti:

• riduzione o mantenimento in schiavitù (art. 600);
• prostituzione minorile (art. 600-bis);
• pornografia minorile (art. 600-ter);
• detenzione di materiale pedopornografico, anche virtuale (artt. 600-quater e 600-quater. 1);
• turismo sessuale (art. 600-quinquies);
• violenza sessuale (art. 609-bis);
• atti sessuali con minorenne (art. 609-quater)
• corruzione di minorenne (art. 609-quinquies);
• violenza sessuale di gruppo (art. 609-octies).
- condotta: adescare un minore di 16 anni, ovvero compiere atti idonei a carpire la fiducia del minore attraverso artifici, lusinghe o minacce, anche attraverso l'utilizzazione della rete internet o di altre reti o mezzi di comunicazione;
- pena: reclusione da 1 a 3 anni.

Le modifiche al codice di procedura penale

L'articolo 5 della legge 172/2012 modifica il codice di procedura penale. In particolare, la lettera a) interviene sull'art. 51 del codice di rito, per quanto riguarda i delitti di competenza della procura distrettuale. Dopo una lunga navette e un ampio dibattito, il Parlamento ha mantenuto le precedenti competenze della procura distretturale, aggiungendo la competenza alle indagini per i delitti di istigazione a pratiche di pedofilia e di pedopornografia (art. 414-bis c.p.) e adescamento di minorenni (art. 609-undecies c.p.).

La lettera b) interviene sull'art. 282-bis del codice di rito, relativo alla misura coercitiva dell'allontanamento dalla casa familiare per ampliare il catalogo dei delitti che – se commessi in danno dei prossimi congiunti o dei conviventi –possono comportare la misura dell'allontanamento dalla casa familiare a prescindere dai limiti edittali di pena. In particolare, intervenendo sul comma 6 dell'art. 282-bis, vengono aggiunti i seguenti delitti: riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600, c.p.); tratta di persone (art. 601, c.p.); acquisto e alienazione di schiavi (art. 602, c.p.).

Le lettere c), d) ed f) dell'articolo 5 novellano gli articoli 351, 362 e 391-bis del codice di procedura penale, in tema di informazioni assunte nel corso delle indagini preliminari rispettivamente dalla polizia giudiziaria, dal PM e dal difensore. In particolare, le novelle inseriscono nelle tre disposizioni del codice di rito un ulteriore comma volto a prevedere che nei procedimenti per delitti di sfruttamento sessuale dei minori (artt. 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quater.1 e 600-quinquies), di tratta di persone (artt. 600, 601 e 602), di violenza sessuale (artt. 609-bis, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies) e di adescamento di minori (art. 609-undecies), se la polizia giudiziaria o il pubblico ministero o il difensore devono assumere informazioni da minorenni, occorre che procedano con l'ausilio di un esperto in psicologia o in psichiatria infantile. Se le informazioni sono assunte dalla polizia, dovrà essere comunque il PM a nominare l'esperto.

La lettera e) novella l'art. 380 del codice di procedura penale inserendo nel catalogo dei delitti per i quali è previsto l'arresto obbligatorio in flagranza di reato la fattispecie di atti sessuali con minorenne di cui all'art. 609-quater, primo e secondo comma.

Le lettere g) e h) intervengono sull'istituto dell'incidente probatorio con particolare riferimento ai suoi presupposti (art. 392, c.p.p.) e alle modalità di svolgimento (art. 398, c.p.p.). In particolare, la lettera g) interviene sull'art. 392, comma 1-bis inserendo nel catalogo dei delitti che consentono il ricorso a questo mezzo di acquisizione della prova la nuova fattispecie di adescamento di minorenni (nuovo art. 609-undecies). Analogo intervento è operato dalla lettera h) sull'art. 398, comma 5-bis.

La lettera i) novella l'art. 407 del codice di procedura penale che fissa i termini di durata massima delle indagini preliminari. La legge integra il catalogo dei delitti per i quali le indagini possono avere durata biennale con l'inserimento del secondo comma dell'art. 600-ter, relativo al commercio del materiale pornografico minorile.

Infine, la lettera l) interviene sulla disciplina del patteggiamento (art. 444 c.p.p.) per escluderne l'applicazione per tutte le ipotesi di prostituzione minorile, definite dall'art. 600-bis del codice penale.

Gli altri interventi

Infine, gli articoli da 6 a 9 della legge intervengono sul tema delle misure di prevenzione personali, di benefici penitenziari e di gratuito patrocinio.

In particolare, l'articolo 6 interviene sul Codice antimafia (d.lgs. 159/2011), che racchiude ora tutta la disciplina delle misure di prevenzione personali, per introdurre (nell'art. 8) la speciale prescrizione del divieto di avvicinamento a luoghi determinati, abitualmente frequentati da minori. Il giudice potrà imporre tale prescrizione, in sede di applicazione di una misura di prevenzione personale, a colui che per il proprio comportamento debba ritenersi, sulla base di elementi di fatto, dedito alla commissione di reati che offendono o mettono in pericolo l'integrità fisica o morale dei minorenni, la sanità, la sicurezza o la tranquillità pubblica.

L'articolo 7 interviene in materia di concessione di benefici penitenziari ai condannati per delitti di prostituzione minorile e pedopornografia, nonché di violenza sessuale. A tal fine la legge 172, dando attuazione agli articoli 16 e 17 della Convenzione di Lanzarote, interviene in primo luogo sull'art. 4-bis dell'ordinamento penitenziario (legge n. 354 del 1975), con le seguenti finalità:

• ampliare il catalogo dei delitti rispetto ai quali l'accesso ai benefici penitenziari è subordinato ai risultati positivi dell'osservazione scientifica della personalità del detenuto, protratta per almeno un anno. Con la novella al comma 1-quater si aggiungono infatti i delitti di prostituzione minorile (art. 600-bis), pornografia minorile (art. 600-ter), detenzione di materiale pornografico (art. 600-quater) e turismo sessuale (art. 600-quinquies) nonché le fattispecie di corruzione di minorenne (art. 609-quinquies) e di adescamento di minorenni (art. 609-undecies);
• fermi i presupposti già precedentemente previsti dalla normativa, subordinare la concessione dei benefici per i detenuti per delitti di prostituzione minorile (art. 600-bis), pornografia minorile (art. 600-ter) e atti sessuali con minorenni (art. 609-quater), nonché di violenza sessuale (artt. 609-bis e 609-octies) in danno di minori alla positiva partecipazione ad un programma di riabilitazione specifica.

E' conseguentemente inserito nell'ordinamento penitenziario l'art. 13-bis, che individua uno specifico trattamento psicologico per i condannati per reati di sfruttamento sessuale dei minori. La disposizione precisa che il trattamento ha finalità di recupero e di sostegno dei detenuti e che la partecipazione al trattamento è volontaria. Peraltro, l'ultimo periodo dell'art. 13-bis chiarisce che la partecipazione a questo trattamento psicologico è valutata ai fini della concessione dei benefici penitenziari, prevista dall'art. 4-bis, comma 1-quater (che, si ricorda, fa riferimento all'osservazione specifica della personalità).

L'articolo 8 interviene sull'art. 12-sexies del decreto-legge n. 306 del 1992 che disciplina, nell'ambito delle misure di prevenzione antimafia, una particolare ipotesi di confisca penale obbligatoria: la confisca dei beni di cui il condannato non possa giustificare la provenienza e di cui, anche per interposta persona fisica o giuridica, risulti essere titolare o avere la disponibilità a qualsiasi titolo in valore sproporzionato al proprio reddito dichiarato, o alla propria attività economica. La legge 172/2012 integra l'elenco dei reati per i quali è consentita questa particolare confisca inserendovi alcune ipotesi di prostituzione minorile (art. 600-bis, primo comma), pornografia minorile (art. 600-ter, primo e secondo comma), turismo sessuale (art. 600-quinquies) e pornografia virtuale (art. 600-quater.1, limitatamente alla condotta di produzione o commercio di materiale pornografico).

Infine, l'articolo 9 novella l'art. 76 del testo unico delle spese di giustizia (D.P.R. n. 115 del 2002), relativo alle condizioni per l'ammissione al patrocinio nel processo penale a spese dello Stato. La legge interviene sul comma 4-ter, che ammette al patrocinio, anche in deroga ai previsti limiti di reddito, la persona offesa da una serie di delitti per ampliare il catalogo dei reati a riduzione o mantenimento in schiavitù (art. 600), prostituzione minorile (art. 600-bis), pornografia minorile (art. 600-ter), turismo sessuale (art. 600-quinquies), tratta di persone (art. 601), acquisto e alienazione di schiavi (art. 602), corruzione di minorenne (art. 609-quinquies) e adescamento di minorenni (art. 609-undecies).

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Dott.ssa Facilone

Psicologa e Psicoterapeuta ad Orientamento Psicoanalitico, Gruppoanalista, Psicologo Giuridico e Psicopatologo Forense.

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